Offriamo a imprese e industrie il supporto per il corretto adempimento delle pratiche burocratiche e l’aggiornamento su adeguamenti tecnici/normativi. Di seguito i principali adempimenti.
Le Grandi Imprese e le Imprese Energivore iscritte agli elenchi CSEA devono eseguire una diagnosi energetica condotta da ESCo, EGE o auditor energetici nei siti sul territorio nazionale.
La scadenza dipende dall’anno di iscrizione agli elenchi CSEA.
L’obbligo NON si applica alle grandi imprese con sistemi conformi EMAS, ISO 50001 o EN ISO 14001, se includono un audit energetico conforme.
Ai sensi del D.Lgs. 102/2014, art. 7, c. 8, i risparmi di energia non coperti da TEE (in condizioni normalizzate), emersi da bilanci energetici ISO 50001 o dagli audit del decreto, devono essere comunicati all’ENEA e concorrono agli obiettivi di risparmio.
Sono tenuti alla comunicazione: i soggetti obbligati alla diagnosi (art. 8) e le imprese con ISO 50001; ogni altra impresa può partecipare volontariamente.
La rendicontazione va fatta annualmente per i siti in cui sono stati eseguiti interventi di efficienza (tecnologici o gestionali/comportamentali).
Scadenza invio: 31 marzo di ogni anno.
Le Grandi Imprese e le Energivore soggette per la prima volta alla Diagnosi entro il 05/12/n devono avere un sistema di monitoraggio attivo dal 01/01/n+3.
Occorre definire per tempo gli adeguamenti di misura da integrare, così da disporre di un anno completo di dati validi per la Diagnosi.
Identificate le aree funzionali e il loro peso energetico (valutazioni progettuali/strumentali), si implementa un piano di monitoraggio permanente per:
Dalle diagnosi successive alla prima è richiesta una strategia di monitoraggio con contatori dedicati e adeguata copertura strumentale, così da aumentare l’affidabilità dei parametri energetici.
La scadenza per implementare il sistema dipende dall’anno di iscrizione agli elenchi CSEA.
(**) Gli unici soggetti esonerati dall’iscrizione all’Anagrafica operatori sono quelli che, ai sensi della delibera 43/2012/A del 25 ottobre 2012, presentano tutte le seguenti caratteristiche:
Il GSE acquisisce la documentazione antimafia per operatori che ricevono incentivi > 150.000 € (sull’intero periodo incentivante).
Validità 12 mesi, salvo variazioni di assetto/gestione che impongano rinnovo tramite portale.
Premessa
Tutti gli impianti FV > 20 kW devono ottenere dall’Agenzia delle Dogane la Licenza di esercizio (Codice ditta). Alcuni hanno anche l’obbligo di Denuncia di officina elettrica.
Nota: la Dichiarazione annuale di consumo è obbligatoria per tutti gli impianti FV > 20 kW, anche senza regime di officina elettrica.
Definizione
Un impianto da fonte rinnovabile (es. FV) con potenza di picco > 20 kW e autoconsumo > 1% è Officina elettrica (officina di produzione di energia elettrica).
Obblighi del proprietario
Impianti NON soggetti a denuncia di officina elettrica
Impianti soggetti a denuncia di officina elettrica
Estrazione dati dal sistema di ticket del Centro Assistenza Energy Intelligence:
GSE | UTF | GDR | ARERA |
34% | 31% | 23% | 12% |