adempimenti burocratici

Offriamo a imprese e industrie il supporto per il corretto adempimento delle pratiche burocratiche e l’aggiornamento su adeguamenti tecnici/normativi. Di seguito i principali adempimenti.

Le Grandi Imprese e le Imprese Energivore iscritte agli elenchi CSEA devono eseguire una diagnosi energetica condotta da ESCo, EGE o auditor energetici nei siti sul territorio nazionale.
La scadenza dipende dall’anno di iscrizione agli elenchi CSEA.

L’obbligo NON si applica alle grandi imprese con sistemi conformi EMAS, ISO 50001 o EN ISO 14001, se includono un audit energetico conforme.

Ai sensi del D.Lgs. 102/2014, art. 7, c. 8, i risparmi di energia non coperti da TEE (in condizioni normalizzate), emersi da bilanci energetici ISO 50001 o dagli audit del decreto, devono essere comunicati all’ENEA e concorrono agli obiettivi di risparmio.
Sono tenuti alla comunicazione: i soggetti obbligati alla diagnosi (art. 8) e le imprese con ISO 50001; ogni altra impresa può partecipare volontariamente.
La rendicontazione va fatta annualmente per i siti in cui sono stati eseguiti interventi di efficienza (tecnologici o gestionali/comportamentali).
Scadenza invio: 31 marzo di ogni anno.

Le Grandi Imprese e le Energivore soggette per la prima volta alla Diagnosi entro il 05/12/n devono avere un sistema di monitoraggio attivo dal 01/01/n+3.

Occorre definire per tempo gli adeguamenti di misura da integrare, così da disporre di un anno completo di dati validi per la Diagnosi.
Identificate le aree funzionali e il loro peso energetico (valutazioni progettuali/strumentali), si implementa un piano di monitoraggio permanente per:

  • controllo continuo dei dati significativi;
  • informazioni utili alla gestione;
  • corretta attribuzione dei consumi a prodotto/servizio.

Dalle diagnosi successive alla prima è richiesta una strategia di monitoraggio con contatori dedicati e adeguata copertura strumentale, così da aumentare l’affidabilità dei parametri energetici.
La scadenza per implementare il sistema dipende dall’anno di iscrizione agli elenchi CSEA.

  • Diritto di Licenza di esercizio – dicembre
  • Vidimazione dei Registri di produzione – dicembre
  • Dichiarazione di consumo e produzione di energia – marzo
  • Dichiarazione di consumo e produzione: invio al GSE della stessa dichiarazione presentata in Dogana – marzo
  • Fuel-mix: per chi non è in scambio sul posto, comunicazione al GSE dell’energia prodotta nell’anno precedente, ripartita tra rinnovabili e non – aprile
  • Iscrizione all’Anagrafica operatori (**)
  • Indagine annuale / gestione soci – aprile
  • Dichiarazione Unbundling (solo soggetti iscritti all’Anagrafica operatori) – entro 90 giorni dalla pubblicazione del bilancio
  • Contributo di funzionamento dell’Autorità – luglio

(**) Gli unici soggetti esonerati dall’iscrizione all’Anagrafica operatori sono quelli che, ai sensi della delibera 43/2012/A del 25 ottobre 2012, presentano tutte le seguenti caratteristiche:

  • svolgono l’attività di produzione di energia elettrica con impianti di potenza nominale complessiva inferiore o uguale a 100 kW;
  • non sono gestori, anche disgiunti, di componenti del servizio idrico integrato;
  • non svolgono alcuna delle altre attività di cui all’articolo 2, dell’Allegato A alla delibera n. 143/07;
  • sono già registrati presso Terna sul sistema Gaudì.

Il GSE acquisisce la documentazione antimafia per operatori che ricevono incentivi > 150.000 € (sull’intero periodo incentivante).
Validità 12 mesi, salvo variazioni di assetto/gestione che impongano rinnovo tramite portale.

Premessa

Tutti gli impianti FV > 20 kW devono ottenere dall’Agenzia delle Dogane la Licenza di esercizio (Codice ditta). Alcuni hanno anche l’obbligo di Denuncia di officina elettrica.
Nota: la Dichiarazione annuale di consumo è obbligatoria per tutti gli impianti FV > 20 kW, anche senza regime di officina elettrica.

Definizione

Un impianto da fonte rinnovabile (es. FV) con potenza di picco > 20 kW e autoconsumo > 1% è Officina elettrica (officina di produzione di energia elettrica).

Obblighi del proprietario

  • Denuncia di apertura presso l’Agenzia delle Dogane competente e ottenimento Licenza di esercizio (produzione con cessione dell’energia eccedente).
  • Pagamento annuale del diritto di licenza.
  • Registro di produzione: registrazione letture contatori (giornaliera, o in alcune zone settimanale/mensile).
  • Pagamento Accise sull’energia autoconsumata.
  • Comunicazione variazioni societarie entro 30 giorni.
  • Dichiarazione annuale di consumo sul portale dell’Agenzia delle Dogane.
    Nota: la Dichiarazione annuale di consumo è obbligatoria per tutti gli impianti FV > 20 kW anche senza regime di officina elettrica.

Impianti NON soggetti a denuncia di officina elettrica

  • Impianto di qualsiasi potenza con immissione totale in rete, senza autoconsumo (niente Accisa).
  • Impianto < 20 kWp con autoconsumo, ma registrato presso l’Ufficio delle Dogane competente.

Impianti soggetti a denuncia di officina elettrica

  • Impianto > 20 kW che immette in rete e autoconsuma (Accise dovute solo sulla quota autoconsumata, pari a produzione – immissioni).

Adempimenti pluriennali

  • Taratura gruppi di misura – enti certificatori
  • Rinnovo firma digitale – Agenzia delle Dogane
  • Taratura protezioni di interfaccia
  • Verifica periodica impianto di terra (DPR 462/2001) – organismi abilitati

Incidenza delle attività burocratiche per ente

Estrazione dati dal sistema di ticket del Centro Assistenza Energy Intelligence:

GSE

UTF

GDR

ARERA

34%

31%

23%

12%