Comunità Energetiche: Milleproroghe 2020

A seguito della recente conversione in legge del Decreto Milleproroghe 2020 del 30 dicembre 2019, n. 162, anche l’Italia mette le basi per la creazione delle prime comunità energetiche.

Nuovi modelli di gestione dell’energia dove consumatori e produttori di energia da fonte rinnovabile possono costituire sistemi di autoconsumo collettivo.

Questa legge anticipa il recepimento di alcune norme della direttiva comunitaria sulle rinnovabili.

La RED II (art. 21 e 22 autoconsumo collettivo ed energy communities) prevede misure specifiche per consentire alle famiglie, alle comunità e alle imprese di attivare modelli di autoconsumo collettivo attraverso la produzione di energia pulita condivisa.
Misure che offrono la possibilità agli edifici residenziali di installare un singolo sistema fotovoltaico e alimentare diversi appartamenti o ai cittadini di creare comunità energetiche locali autosufficienti.

Quali sono le novità introdotte?

La nuova legge permette ai consumatori di energia elettrica di associarsi per divenire prosumer che agiscono collettivamente (Energy citizen) a patto che l’attività di produzione di energia non costituisca l’attività commerciale o professionale principale.

I nuovi energy citizens devono rispettare alcune condizioni:

  • la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile deve essere destinata al consumo della comunità con impianti di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del dl Milleproroghe;
  • l’energia prodotta deve essere condivisa virtualmente utilizzando la rete di distribuzione esistente. L’energia condivisa viene calcolata come il minimo valore tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati.
    Il calcolo viene fatto in ciascun periodo orario;
  • l’energia deve essere condivisa per l’autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo;
  • nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti devono essere connessi ad una rete di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell’associazione, alla medesima cabina di trasformazione MT/BT;
  • nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi devono trovarsi nello stesso edificio o condominio;
  • entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dovrà essere definito dal MiSE un incentivo ad-hoc, finalizzato alla Promozione dell’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili

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