DM 04/07/2019 – GSE

L’obiettivo del Decreto è sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento dei target europei al 2030 definiti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), attraverso la definizione di incentivi e procedure indirizzati a promuovere l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità, sia in termini ambientali che economici.

In sintesi il provvedimento incentiva la diffusione di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas di depurazione per una potenza complessiva di circa 8.000 MW, con un aumento della produzione da fonti rinnovabili di circa 12 miliardi di kWh e con investimenti attivati stimati nell’ordine di 10 miliardi di euro.

Il sistema di incentivazione prevede due modalità:

  • tramite registro per impianti al di sotto di 1 MWp
  • tramite procedure d’asta al ribasso per impianti di potenza uguale o superiore a 1 MWp

Taglia Impianto fotovoltaico (kW)

Incentivo (€/MWh)

Durata Incentivo (anni)

Da 20 a 100

105

20

Da 100 a 1000

90

20

Sopra i 1000

70

20

  • Amianto: riconosciuto un premio per la rimozione totale di amianto o eternit dai tetti pari a 12€/MWh per tutta l’energia prodotta;
  • Autoconsumo: per gli impianti da 20 a 100 kW su edificio è previsto un extra incentivo per tutta l’energia autoconsumata pari a 10€/MWh (il premio è riconosciuto a posteriori a patto che l’energia autoconsumata sia superiore al 40% della produzione netta).
  • impianti realizzati su discariche chiuse e sui Siti di Interesse Nazionale ai fini della bonifica;
  • su scuole, ospedali ed altri edifici pubblici per impianti fotovoltaici, i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
  • impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del DM 23 giugno 2016, quelli alimentati a gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato;
  • tutti gli impianti connessi in “parallelo” con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche (a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW).

Potranno partecipare ai bandi per la selezione dei progetti da iscrivere nei registri gli impianti:

  • di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1 MW;
  • oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW;
  • oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW;
  • sono ammessi impianti fotovoltaici esclusivamente di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione.

Potranno partecipare alle procedure di registri anche aggregati costituiti da più impianti appartenenti al medesimo Gruppo, di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia inferiore a 1 MW.

Gli impianti di potenza uguale o maggiore ai valori sopra indicati per accedere agli incentivi dovranno partecipare a procedure di asta al ribasso nei limiti dei contingenti di potenza.

In analogia, potranno partecipare alle procedure di asta anche gli aggregati costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo, di potenza unitaria superiore a 20 kW e non superiore a 500 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia uguale o superiore a 1 MW.

Le finestre temporali alle quali poter accedere per la richiesta d’incentivazione sono 7:

Decreto FER1 Bandi

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