ARERA – Delibera AEEG 86/2016/R/EEL

La Delibera AEEG 786/2016 affronta vari aspetti. In questa sezione si approfondiscono nello specifico le Tempistiche per l’effettuazione delle verifiche periodiche sui Sistemi di Protezione di cui alle Norme CEI 0-21 e 0-16 V2.

Si ricorda che l’effettuazione di verifiche periodiche sui sistemi di protezione di interfaccia deriva dall’esigenza di disporre di sistemi atti a garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale; l’obbligatorietà e l’uniformazione di tali verifiche periodiche quindi completano il percorso avviato con la deliberazione AEEG 84/2012/R/EEL (Noto anche come Adeguamento A70).

La delibera in oggetto prevede che le verifiche con cassetta prova relè sui sistemi di protezione installati presso utenti attivi connessi in BT (bassa tensione) o MT (media tensione) siano effettuate secondo i seguenti criteri:

  • nel caso di impianti di produzione connessi in MT di potenza superiore a 11,08 kW per i sistemi di protezione di interfaccia;
  • nel caso di impianti di produzione connessi in BT di potenza superiore a 11,08 kW per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo delicato (relè di protezione esterno).
  • Impianti entrati in esercizio dal 01/08/2016 in poi
    Tempistica:
    – entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
  • Impianti entrati in esercizio dal 01/07/2012 fino al 31/07/2016
    Tempistica:
    entro l’ultima data tra
    – 31/03/2018
    – 5 anni dalla data di entrata in esercizio
    – 5 anni dalla precedente verifica documentata
  • Impianti entrati in esercizio dal 01/01/2010 fino al 30/06/2012
    Tempistica:
    entro l’ultima data tra
    – 31/12/2017
    – 5 anni dalla data di entrata in esercizio
    – 5 anni dalla precedente verifica documentata
  • Impianti entrati in esercizio fino al 31/12/2009
    Tempistica:
    entro l’ultima data tra
    – 30/12/2017
    – 5 anni dalla precedente verifica documentata

La Delibera prevede inoltre che:

  • i gestori di rete (GDR) segnalino a tutti i soggetti interessati, attraverso il proprio sito internet, ovvero attraverso il portale informatico, l’entrata in vigore della medesima delibera e le relative disposizioni;
  • qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche, a seguito di segnalazione del gestore di rete (GDR), il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito GSE) provveda a sospendere l’erogazione degli incentivi (se previsti), nonché l’efficacia delle convenzioni di scambio sul posto a di ritiro dedicato, in attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettera a del decreto interministeriale del 5/07/2012, fino alla comunicazione dell’avvenuta effettuazione della verifica;
  • rimanga ferma la possibilità, in capo ai gestori di rete e declinata nel regolamento di esercizio, di sospendere il servizio di connessione fino all’avvenuta effettuazione delle verifiche, precisando che l’eventuale sospensione del servizio di connessione possa essere effettuata dai gestori di rete solo previo preavviso e comunque dopo aver lasciato al produttore almeno due ulteriori mesi.

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